Perizie Cites - Stime e Perizie legali

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LEGISLAZIONE Procedure CITES

Attualmente la legislazione vieta la vendita e il commercio di qualsiasi manufatto contenga elementi naturalistici protetti (avori, carapaci, coralli, etc)., fatto salvo per l’avorio antico, che però deve essere corredato da certificazioni imposte dalla legge italiana. Essa prevede che i manufatti di epoca precedente al 1947 che contengono, anche solo in minima parte, materiali naturali già inseriti nella Convenzione di Washington e\o reperti naturalistici e tassidermici debbano essere accompagnati da una perizia antiquaria che ne certifichi la datazione, così come quelli di epoca successiva al 1947, e l’avorio grezzo, debbano essere accompagnati da un certificato Cites rilasciato presso gli uffici del Corpo forestale dello Stato.
Ne consegue che solamente gli oggetti lavorati e acquisiti in epoca antecedente al 1947, secondo il Reg. CE 338/97 possano avere libera commercializzazione.
Per chi entra in possesso in successioni ereditarie o già possiede beni con queste caratteristiche, procediamo redigendo una perizia e presentandola all’ufficio preposto dell’Arma dei Carabinieri, Divisione Forestale, ai fini di regolarizzare la posizione del proprietario.
In Italia  l’importazione e la commercializzazione di tali oggetti è punita, in assenza della prescritta certificazione CITES, con una sanzione amministrativa ed il rischio concreto di incorrere in una procedura penale.
In ogni caso è sempre prevista la confisca dell’oggetto.
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